|
|
D.P.R. 11/07/1980 n. 753
Art. 40 Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 . Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Art. 41 In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l’entrata nella sede ferroviaria. I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 150.000 a L. 450.000. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.
Art. 42 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie. L’obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall’ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame. Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l’utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l’entrata in vigore delle presenti norme inizi l’esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.
Art. 43 Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le a- ziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l’introduzione del bestiame nella sede ferroviaria. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Art. 44 E’ vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. E’ vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell’azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Art. 45 I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno. E’ vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Art. 46 E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da L.150.000 a L. 450.000. Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i componenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi.
Art. 47 I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a lire 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
Art. 48 E’ vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36 l’accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l’accensione e le cautele necessarie. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Art. 49 Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.
Art. 50 Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette. I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.
Art. 51 Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Art. 52 Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Pagina 4/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|